Per finanza agevolata si intende l’insieme degli investimenti a favore delle imprese, che agevolano lo sviluppo di progetti in termini di copertura del fabbisogno finanziario, affiancando l’impresa durante tutte le fasi necessarie per l’ottenimento delle agevolazioni, siano esse comunitarie, nazionali o regionali.
Quindi, possiamo definire la finanza agevolata qualsiasi strumento che il legislatore mette a disposizione delle imprese in termini di “vantaggio competitivo” che si può esprimere in termini economici, incidendo positivamente sullo sviluppo aziendale, ristrutturando e rilanciando le imprese. Pertanto, può considerarsi finanza agevolata anche una legge che preveda, ad esempio, sgravi fiscali per l’assunzione agevolata di personale disabile.
Ma nel linguaggio comune del termine, “finanza agevolata” si riferisce agli interventi di legge che tipicamente vanno a finanziare attività di investimento e di sviluppo aziendale.
La finanza agevolata non deve mai prescindere dal concetto di “tipologia di investimento ammissibile”, che deve indicare il tipo di investimento (immobili, macchinari, ricerca, risorse umane, ecc.) ideato e dunque possibile.
Alcuni strumenti non hanno un ambito specifico di riferimento e quindi possono coprire più “tipologie di investimento” (ad esempio la Legge Regionale 35/96, pensata come legge “quadro” di sviluppo per la piccola e media impresa, la quale prevede diverse misure a seconda del tipo di politiche di sviluppo che l’azienda intende perseguire).
Alcuni strumenti sono più particolari, nel senso che risultano attivabili solo se l’investimento rientra in una specifica tipologia di spesa ammissibile (ad es. la L. 46/82 artt. 14 e 16 riferita esclusivamente a politiche ed azioni di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica).
Per quanto riguarda sempre gli strumenti legislativi, possiamo distinguere gli interventi comunemente denominati “a pioggia” i quali non discriminano il progetto sulla base di logiche qualitative ma erogano l’agevolazione per il semplice fatto che l’investimento sia realizzato (ad es. la Legge 449/97), da quelli “mirati” che erogano l’agevolazione sulla base delle caratteristiche qualitative del progetto presentato, che viene valutato tecnicamente in termini di corrispondenza con i principi, con lo spirito e con le indicazioni specifiche dalla normativa (ad es. L. 215/92 sull’imprenditorialità femminile).
In ordine di importanza presentiamo le principali fonti della finanza agevolata:
Legislazione comunitaria: Il legislatore di Bruxelles prevede un’ampia serie di strumenti di finanza agevolata (programmi, quadri strutturali, ecc.), sia direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri (e quindi direttamente utilizzabile dalle imprese) sia indirettamente gestita dal legislatore nazionale (Governo o Regioni).
Legislazione nazionale:
Quindi, possiamo definire la finanza agevolata qualsiasi strumento che il legislatore mette a disposizione delle imprese in termini di “vantaggio competitivo” che si può esprimere in termini economici, incidendo positivamente sullo sviluppo aziendale, ristrutturando e rilanciando le imprese. Pertanto, può considerarsi finanza agevolata anche una legge che preveda, ad esempio, sgravi fiscali per l’assunzione agevolata di personale disabile.
Ma nel linguaggio comune del termine, “finanza agevolata” si riferisce agli interventi di legge che tipicamente vanno a finanziare attività di investimento e di sviluppo aziendale.
La finanza agevolata non deve mai prescindere dal concetto di “tipologia di investimento ammissibile”, che deve indicare il tipo di investimento (immobili, macchinari, ricerca, risorse umane, ecc.) ideato e dunque possibile.
Alcuni strumenti non hanno un ambito specifico di riferimento e quindi possono coprire più “tipologie di investimento” (ad esempio la Legge Regionale 35/96, pensata come legge “quadro” di sviluppo per la piccola e media impresa, la quale prevede diverse misure a seconda del tipo di politiche di sviluppo che l’azienda intende perseguire).
Alcuni strumenti sono più particolari, nel senso che risultano attivabili solo se l’investimento rientra in una specifica tipologia di spesa ammissibile (ad es. la L. 46/82 artt. 14 e 16 riferita esclusivamente a politiche ed azioni di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica).
Per quanto riguarda sempre gli strumenti legislativi, possiamo distinguere gli interventi comunemente denominati “a pioggia” i quali non discriminano il progetto sulla base di logiche qualitative ma erogano l’agevolazione per il semplice fatto che l’investimento sia realizzato (ad es. la Legge 449/97), da quelli “mirati” che erogano l’agevolazione sulla base delle caratteristiche qualitative del progetto presentato, che viene valutato tecnicamente in termini di corrispondenza con i principi, con lo spirito e con le indicazioni specifiche dalla normativa (ad es. L. 215/92 sull’imprenditorialità femminile).
In ordine di importanza presentiamo le principali fonti della finanza agevolata:
Legislazione comunitaria: Il legislatore di Bruxelles prevede un’ampia serie di strumenti di finanza agevolata (programmi, quadri strutturali, ecc.), sia direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri (e quindi direttamente utilizzabile dalle imprese) sia indirettamente gestita dal legislatore nazionale (Governo o Regioni).
Legislazione nazionale:

Il Governo Italiano per mezzo dei vari ministeri promulga continuamente una serie di leggi, decreti e regolamenti riferiti a politiche di agevolazioni delle imprese.
Legislazione regionale:
Legislazione regionale:
Le Regioni attuano delle politiche di intervento a favore delle piccole e medie imprese attraverso la pubblicazione di numerose leggi regionali di aiuto.
Strumenti di finanza agevolata possono anche essere pensati e attuati dalle Province, dai Comuni, dalle Camere di Commercio, e anche da enti privati come le Associazioni di categoria e da Istituti bancari.
Strumenti di finanza agevolata possono anche essere pensati e attuati dalle Province, dai Comuni, dalle Camere di Commercio, e anche da enti privati come le Associazioni di categoria e da Istituti bancari.
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